Servizio trasparenza contributi pubblici

Le imprese che hanno ricevuto dei contributi pubblici, per la normativa sulla trasparenza dei contributi pubblici, hanno l’obbligo di darne pubblicità. Di seguito trovi tutte le informazioni.

Obbligo di trasparenza contributi pubblici

Con la legge annuale per il mercato e la concorrenza del 2017 (l. n. 124 del 4 agosto 2017), poi profondamente modificata dal c.d. “Decreto Crescita” (D.L. n. 34 del 30 aprile 2019), è stato introdotto per i soggetti percettori l’obbligo di rendere trasparenti:

  • le sovvenzioni;
  • i sussidi;
  • i vantaggi;
  • i contributi o gli aiuti, in denaro o in natura.

Rientrano nelle categorie sopra elencate tutte le agevolazioni non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, di qualunque genere, ricevuti dalla Pubblica Amministrazione e dalle società in partecipazione pubblica o società controllate, direttamente o indirettamente, dalla Pubblica Amministrazione.

Chi sono i soggetti interessati agli obblighi

I soggetti interessati da tale adempimento sono tutte le imprese – vale a dire le società di capitali, le micro imprese, le società di persone e le ditte individuali a prescindere dal regime contabile adottato – nonché le cooperative sociali, le associazioni, le fondazioni e le onlus.

Quando è d’obbligo la pubblicazione

Per tutti i soggetti sopracitati, l’obbligo di pubblicazione si applica nel momento in cui l’importo monetario effettivamente incassato dei richiamati benefici supera, nel corso del periodo considerato, il valore di € 10.000. Si precisa che il richiamato limite di € 10.000 è riferito alla somma di tutti i benefici ricevuti in un anno e deve essere inteso in senso cumulativo, facendo quindi riferimento a tutte le erogazioni complessivamente ricevute e non al singolo beneficio.

Come deve avvenire la pubblicazione

Le modalità e i termini di pubblicazione di tali informazioni variano a seconda dei soggetti interessati dall’obbligo.

In particolare, le imprese (incluse le cooperative sociali) che redigono il bilancio CEE in forma estesa assolvono a questo obbligo inserendo la descrizione dei contributi ricevuti nell’esercizio precedente tra le informazioni della nota integrativa allegata al bilancio d’esercizio ed all’eventuale bilancio consolidato, entro il termine previsto per il deposito del bilancio medesimo.

Tutte le altre imprese:

  • società di capitali e cooperative sociali che redigono il bilancio in forma abbreviata
  • società di persone
  • imprese individuali a prescindere dal regime contabile adottato e quindi anche soggetti in contabilità semplificata, in regime dei minimi e/o forfetario

hanno l’obbligo di dare comunicazione dei contributi pubblici ricevuti nell’esercizio precedente, attraverso l’inserimento nel proprio sito internet o, in mancanza di tale sito, nei portali delle Associazioni di Categoria.

Qual è la scadenza per la pubblicazione contributi pubblici

La pubblicazione deve avvenire ogni anno entro il 30 giugno. Per gli aiuti di stato incassati nel 2022 la scadenza è il 30 giugno 2023.

Quali informazioni bisogna pubblicare

Le informazioni che devono essere fornite, preferibilmente in forma schematica, sono:

  • denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
  • denominazione del soggetto erogante;
  • somma incassata (per ogni singolo contributo);
  • data di incasso.

In relazione agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis, contenuti nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato in modo analitico (indicando cioè il profilo individuale di ciascun beneficiario), è stato precisato che la registrazione nel predetto sistema è sostitutiva degli obblighi di comunicazione posti a carico dei soggetti interessati dalla disciplina in commento, a condizione che, nella nota integrativa o sul sito internet oppure sul portale dell’associazione, ne venga dichiarata l’esistenza anche per il tramite di un rinvio al Registro medesimo.

Quali sono le sanzioni

La norma prevede, a partire dal 1° gennaio 2020, a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione:

  • la sanzione amministrativa pecuniaria pari “all’uno per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro”;
  • la sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.

Qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione e al pagamento della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, scatterà inoltre la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.

Il servizio di pubblicazione contributi pubblici di CNA

CNA Bergamo mette a disposizione il servizio di pubblicazione sul proprio sito internet per le imprese associate che abbiano necessità di adempiere all’obbligo di legge sulla trasparenza dei contributi pubblici.

CNA Bergamo,  Associazione di Categoria, mette a disposizione delle proprie imprese associate una sezione del sito dedicata per assolvere all’obbligo sulla trasparenza.

Per aderire al servizio di pubblicazione è necessario:

Il costo del servizio è pari a  70€ + IVA per gli associati CNA.

Informazioni

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Patrizia Locatelli 035285189 progetti@cnabergamo.it

Stefania Zampatti 035285190 stefania.z@cnabergamo.it

Elenco contributi pubblici delle aziende associate

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1, commi da 125 a 129 della Legge n. 124 del 4 agosto 2017 e ss.mm.ii., pubblichiamo di seguito l’elenco delle sovvenzioni pubbliche ricevute dalle imprese associate CNA di Bergamo