Gestione ferie e permessi | CNA Bergamo

Gestione ferie e permessi: guida completa per imprenditori e titolari d’impresa

La gestione di ferie e permessi rappresenta uno degli aspetti più delicati nella vita di un’azienda, specialmente per i titolari di imprese artigiane e piccole imprese. Questi istituti sono diritti fondamentali dei lavoratori e sono regolati dalle normative nazionali e dai contratti collettivi di lavoro. Gestire correttamente le ferie e i permessi non solo assicura il rispetto della legge, ma contribuisce anche a mantenere un clima aziendale sereno e collaborativo.

Prima di addentrarci nei vari tipi di permessi e ferie, è essenziale chiarire alcuni concetti chiave che spesso generano confusione tra imprenditori e lavoratori. Comprendere le differenze tra ferie, permessi e congedi è fondamentale per gestire correttamente le assenze e assicurarsi di operare nel rispetto delle normative vigenti. Queste distinzioni influenzano non solo la durata e la modalità di fruizione delle assenze, ma anche l’eventuale retribuzione associata.

Differenza tra ferie e permessi

La differenza tra ferie e permessi risiede principalmente nella durata, nella finalità e nelle modalità di utilizzo. Le ferie rappresentano un periodo di riposo più prolungato, solitamente legato al recupero psico-fisico del lavoratore. I permessi, invece, riguardano specifiche necessità di assenza dal lavoro, come motivi di salute, lutto o partecipazione a operazioni elettorali, e possono avere una durata molto più breve​.

Cosa sono i permessi e i congedi?

I lavoratori dipendenti possono assentarsi occasionalmente dal lavoro facendo ricorso ai permessi o ai congedi. Questi strumenti sono regolamentati dalla legge e dai contratti collettivi, e in alcuni casi viene garantita la retribuzione per il periodo di assenza, mentre in altri casi il diritto di assentarsi è riconosciuto senza copertura retributiva.

Differenza tra permessi e congedi

A differenza dei permessi, che tendono ad avere una durata più breve e si riferiscono a singole ore o giornate di assenza per necessità specifiche, i congedi solitamente coprono periodi più lunghi e si riferiscono a eventi di maggiore rilevanza nella vita del lavoratore​.

Per i titolari d’impresa, è fondamentale conoscere le normative che regolano questi diritti per evitare errori gestionali che potrebbero generare conflitti o sanzioni. Attraverso una corretta organizzazione, è possibile ottimizzare i processi legati alla gestione delle assenze, garantendo un equilibrio tra le esigenze dei dipendenti e la produttività aziendale.

In questa guida esploreremo in dettaglio i diversi tipi di permessi, fornendo tutte le informazioni necessarie per una gestione efficace in ambito aziendale.

Permessi per lutto e grave infermità

I permessi per lutto e grave infermità sono un diritto riconosciuto ai lavoratori dipendenti in base alla normativa italiana (art. 4, comma 1, L. 53/2000). Questo tipo di permesso permette ai dipendenti di assentarsi dal lavoro in caso di decesso o grave infermità di determinati familiari, con l’obiettivo di fornire il tempo necessario per affrontare queste situazioni personali difficili.

Chi può richiedere i permessi per lutto?

La legge prevede che possano usufruire di tali permessi i lavoratori che devono assistere o affrontare il lutto di specifici familiari. I soggetti per i quali è ammessa la fruizione dei permessi per lutto e grave infermità sono:

  • Il coniuge, anche se legalmente separato;
  • Parenti di primo grado non conviventi (figli e genitori);
  • Parenti di secondo grado non conviventi (fratelli, sorelle, nonni, nipoti – figli dei figli);
  • Il convivente, purché la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica​.

Restano esclusi dagli aventi diritto gli affini, cioè i parenti del coniuge. Tuttavia, nel caso di grave infermità documentata, è possibile concordare con il dipendente modalità alternative per permettere l’assistenza al familiare, come la rimodulazione dell’orario di lavoro.

Durata e modalità di fruizione

I lavoratori hanno diritto a tre giorni lavorativi retribuiti all’anno per lutto o grave infermità. I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dall’evento (ad esempio, dal decesso o dall’accertamento della grave infermità). Questi tre giorni non comprendono i giorni festivi o non lavorativi​.

Nel caso di richiesta per “grave infermità”, il lavoratore può, con l’accordo del datore di lavoro, rimodulare i permessi in ore, mantenendo l’equivalente di tre giorni di assenza.

Come richiedere i permessi per lutto

Il lavoratore deve comunicare preventivamente al datore di lavoro la natura della richiesta, specificando se si tratta di un lutto o di una grave infermità e indicando i giorni in cui intende assentarsi. Al rientro, è necessario fornire una documentazione giustificativa, come un certificato di decesso o, nel caso di infermità, una dichiarazione medica da parte di un professionista del Servizio Sanitario Nazionale​.

Permessi per studio

I permessi per studio rappresentano un’importante opportunità per i dipendenti che intendono proseguire il proprio percorso formativo, conciliando lavoro e istruzione. Questo tipo di permesso è disciplinato dall’art. 10 dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970), e consente ai lavoratori di assentarsi dal lavoro per partecipare a corsi di formazione, sostenere esami o svolgere altre attività legate alla loro istruzione​.

Chi può usufruire dei permessi per studio?

I lavoratori che hanno diritto ai permessi per studio sono coloro che risultano iscritti e frequentano corsi di istruzione primaria, secondaria o di qualificazione professionale in scuole statali, parificate o riconosciute legalmente. Questi lavoratori possono usufruire di turni di lavoro che agevolino la loro partecipazione alle lezioni e la preparazione agli esami. È importante sottolineare che i lavoratori studenti non sono obbligati a prestare lavoro straordinario o a lavorare durante i riposi settimanali​.

Quante ore di permesso sono previste?

Un aspetto centrale dei permessi per studio è il diritto allo studio, riconosciuto dai contratti collettivi. In genere, la contrattazione collettiva prevede fino a 150 ore di permesso retribuito all’anno, che possono essere utilizzate per frequentare corsi o sostenere esami, a condizione che il corso frequentato rilasci titoli di studio riconosciuti​.

In aggiunta, alcuni contratti prevedono anche congedi per studio non retribuiti, che permettono ai lavoratori di prendere periodi di pausa dal lavoro per completare il proprio percorso formativo. In alcuni casi, è possibile concedere la trasformazione del contratto di lavoro da full-time a part-time per motivi di studio, facilitando così l’equilibrio tra lavoro e formazione​.

Come richiedere i permessi per studio?

Per ottenere i permessi per studio, il lavoratore deve presentare una richiesta scritta al datore di lavoro, allegando la documentazione necessaria, come l’iscrizione al corso o la convocazione agli esami. Le modalità di richiesta possono variare a seconda del contratto collettivo applicato o della prassi aziendale, ed è consigliabile seguire le procedure previste per evitare problemi amministrativi​.

Permessi elettorali

I permessi elettorali permettono ai lavoratori dipendenti di partecipare attivamente alle operazioni elettorali senza rinunciare al loro stipendio. Questi permessi sono disciplinati dalla legge per garantire che i cittadini possano esercitare il loro diritto e dovere civico, in qualità di membri dei seggi elettorali, senza subire penalizzazioni sul lavoro​.

Chi può usufruire dei permessi elettorali?

I lavoratori chiamati a ricoprire ruoli nei seggi elettorali, come presidenti, scrutatori, segretari o rappresentanti di lista, hanno diritto a richiedere i permessi retribuiti per i giorni in cui svolgono queste funzioni. Questo include il giorno delle votazioni (solitamente domenica e lunedì), le operazioni di scrutinio e altre attività connesse, come la preparazione o la consegna dei materiali elettorali​.

Durata e retribuzione

I permessi elettorali coprono tutti i giorni necessari per le operazioni elettorali. I lavoratori che partecipano come membri del seggio durante i giorni festivi o non lavorativi hanno diritto a riposi compensativi o, in alternativa, al pagamento della retribuzione per quei giorni, oltre al compenso previsto dallo Stato​.

Il tempo dedicato alle operazioni elettorali è considerato, a tutti gli effetti, come servizio lavorativo, e la retribuzione è a carico del datore di lavoro. Il lavoratore dovrà fornire la documentazione ufficiale che attesti la sua nomina e partecipazione alle operazioni elettorali, come un certificato rilasciato dal presidente del seggio​.

Come richiedere i permessi elettorali?

Il lavoratore deve comunicare tempestivamente al datore di lavoro la sua partecipazione alle operazioni elettorali e fornire la documentazione necessaria (nomina ufficiale e certificato finale di partecipazione). Al termine delle operazioni, dovrà presentare il certificato rilasciato dal presidente del seggio per confermare i giorni di assenza​.

Permessi per votare in un altro comune

Diversamente dai permessi per chi è impegnato nei seggi elettorali, i dipendenti che devono recarsi a votare nel proprio comune di residenza, se diverso dal luogo di lavoro, non hanno diritto a permessi specifici. In questi casi, il lavoratore dovrà richiedere permessi non retribuiti, ferie o ore di permesso disponibili per poter esercitare il proprio diritto di voto​.

Permessi per allattamento

I permessi per allattamento sono una misura fondamentale per favorire la conciliazione tra vita lavorativa e familiare. Disciplinati dal Testo Unico sulla maternità e paternità (D.lgs. 151/2001), questi permessi garantiscono alle madri lavoratrici, e in alcuni casi anche ai padri lavoratori, il tempo necessario per prendersi cura del neonato durante il primo anno di vita​.

Chi può usufruire dei permessi per allattamento?

I permessi per allattamento sono generalmente concessi alle madri lavoratrici, ma in alcune situazioni specifiche anche i padri possono beneficiarne. Questo accade nei casi in cui la madre non sia lavoratrice dipendente o non possa usufruirne per motivi di salute​.

Durata dei permessi

La durata dei permessi per allattamento varia in base all’orario lavorativo giornaliero:

  • Due ore al giorno: se l’orario di lavoro giornaliero è pari o superiore a 6 ore;
  • Un’ora al giorno: se l’orario di lavoro è inferiore a 6 ore​.

Queste ore possono essere suddivise in due intervalli distinti durante la giornata, e le modalità di fruizione vengono concordate con il datore di lavoro.

In caso di parto gemellare o plurimo, il numero di ore di permesso raddoppia, garantendo un maggiore supporto per i genitori​.

Retribuzione dei permessi

I permessi per allattamento sono completamente retribuiti e il costo è a carico dell’INPS, senza gravare sul datore di lavoro. Questo rappresenta un importante beneficio sia per i lavoratori che per le aziende, poiché garantisce il supporto economico al lavoratore senza impatti sui bilanci aziendali​.

Come richiedere i permessi per allattamento?

Per usufruire dei permessi per allattamento, la lavoratrice o il lavoratore devono presentare una richiesta scritta al datore di lavoro, indicando il periodo in cui intendono usufruire dei permessi. È consigliabile che la richiesta venga inoltrata con congruo anticipo, in modo da permettere all’azienda di organizzare al meglio il lavoro durante l’assenza​.

Permessi per malattia del bambino

I permessi per malattia del bambino rappresentano un diritto per i genitori lavoratori, che possono assentarsi dal lavoro per prendersi cura dei propri figli in caso di malattia. Questi permessi sono previsti dalla legge e sono fondamentali per garantire la salute e il benessere dei minori, senza compromettere il rapporto di lavoro​.

Durata dei permessi

La durata dei permessi per malattia del bambino dipende dall’età del figlio:

  • Fino ai 3 anni di età: ciascun genitore ha diritto a un numero illimitato di giorni di permesso per la malattia del figlio. Questo significa che i genitori possono assentarsi dal lavoro per tutto il tempo necessario, senza limiti di giorni​.
  • Dai 3 agli 8 anni di età: i genitori hanno diritto a 5 giorni di permesso non retribuito all’anno per prendersi cura del bambino malato. È importante notare che questi 5 giorni sono complessivi per entrambi i genitori, il che significa che non possono essere cumulati​.

Retribuzione dei permessi

I permessi per malattia del bambino non sono retribuiti. Tuttavia, alcuni contratti collettivi possono prevedere forme di retribuzione parziale o altre forme di tutela economica. È quindi consigliabile verificare il contratto collettivo di riferimento per conoscere eventuali integrazioni retributive​.

Come richiedere i permessi per malattia del bambino

Per usufruire dei permessi, il lavoratore deve presentare una certificazione medica che attesti la malattia del bambino. Questo certificato, rilasciato dal medico curante del bambino, deve essere consegnato al datore di lavoro seguendo le modalità previste dall’azienda (ad esempio tramite PEC o consegna diretta)​.

Congedo di maternità e paternità

Il congedo di maternità e paternità è un diritto riconosciuto ai genitori lavoratori per prendersi cura del proprio bambino durante i primi mesi di vita. Regolato dal Testo Unico sulla maternità e paternità (D.lgs. 151/2001), questo congedo protegge la salute della madre e del neonato e consente ai padri di contribuire attivamente alla cura dei figli​.

Congedo di maternità

Il congedo di maternità è obbligatorio per le lavoratrici e consiste in un periodo di astensione dal lavoro, distribuito prima e dopo il parto. La durata complessiva del congedo è di 5 mesi, generalmente suddivisi in:

  • 2 mesi prima della data presunta del parto;
  • 3 mesi dopo il parto​.

Esiste anche un’opzione di congedo flessibile, che consente alla lavoratrice di continuare a lavorare fino alla data del parto, usufruendo poi dell’intero congedo di 5 mesi dopo la nascita, previa autorizzazione medica che confermi l’assenza di rischi per la madre e il bambino​.

Durante il periodo di congedo di maternità, la lavoratrice ha diritto a un’indennità pari all’80% della retribuzione giornaliera, corrisposta dall’INPS. Alcuni contratti collettivi possono prevedere un’integrazione fino al 100% da parte del datore di lavoro​.

Congedo di paternità

Il congedo di paternità è un diritto riconosciuto ai padri lavoratori per garantire loro la possibilità di prendersi cura del neonato, anche contemporaneamente al congedo di maternità della madre. Il congedo di paternità si divide in due tipologie:

  • Congedo di paternità obbligatorio: dura 10 giorni lavorativi e deve essere fruito entro i primi 5 mesi dalla nascita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento. Questo congedo è retribuito al 100% dall’INPS​.
  • Congedo di paternità facoltativo: prevede la possibilità per il padre di usufruire di 1 giorno aggiuntivo, ma questo viene sottratto dai giorni di congedo della madre, che deve rinunciare a uno dei suoi giorni​.

Possibilità di congedo anticipato o prorogato

Il congedo di maternità può essere:

  • Anticipato: in caso di gravidanza a rischio o condizioni di salute particolari della madre, il congedo può essere anticipato rispetto ai due mesi previsti​.
  • Prorogato: se il parto avviene in ritardo rispetto alla data presunta, i giorni di congedo non fruiti prima del parto vengono aggiunti al periodo post-partum​.

Congedo straordinario per assistenza a familiari con disabilità

Il congedo straordinario per assistenza a familiari con disabilità è un diritto previsto dalla Legge 104/1992 e regolato dal D.lgs. 151/2001. Consente ai lavoratori dipendenti di assentarsi dal lavoro per un periodo retribuito al fine di assistere un familiare con grave disabilità​.

Chi può usufruire del congedo straordinario?

Possono usufruire del congedo straordinario i lavoratori dipendenti che devono assistere un familiare riconosciuto con disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 104/1992. Il familiare può essere il coniuge, il figlio, il genitore o altri parenti, a seconda della relazione e della gravità della situazione​.

Durata del congedo straordinario

Il congedo straordinario ha una durata massima di due anni (730 giorni) nell’arco della vita lavorativa del dipendente. Questo limite si applica per ciascun familiare con disabilità grave, il che significa che se un lavoratore deve assistere più familiari disabili, può usufruire del congedo per ciascuno di essi​.

Il congedo può essere fruito in modalità continuativa o frazionata, a seconda delle esigenze del lavoratore e della persona assistita. Tuttavia, è importante ricordare che solo i giorni lavorativi effettivi vengono conteggiati ai fini del limite dei due anni​.

Retribuzione e contribuzione

Durante il periodo di congedo straordinario, il lavoratore ha diritto a un’indennità pari all’ultima retribuzione percepita, fino a un massimo stabilito annualmente dall’INPS. Inoltre, il periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa, che è utile ai fini pensionistici e per l’anzianità di servizio​.

Condizioni e modalità di richiesta

Per richiedere il congedo straordinario, è necessario soddisfare alcune condizioni:

  • Il familiare assistito deve essere riconosciuto con disabilità grave dalla commissione medica dell’ASL;
  • Il lavoratore deve convivere con il familiare disabile durante il periodo di congedo. Se non già conviventi, è possibile stabilire la convivenza all’inizio o durante il periodo di congedo​.

La richiesta deve essere presentata all’INPS tramite il portale online, patronati o altri intermediari abilitati. È necessario allegare la documentazione che attesti la relazione di parentela, la disabilità grave del familiare e la convivenza​.

Incompatibilità del congedo straordinario

È importante notare che il congedo straordinario presenta alcune incompatibilità:

  • Non può essere fruito contemporaneamente da più familiari per lo stesso disabile;
  • Non è compatibile con i permessi retribuiti della Legge 104, se richiesti per lo stesso familiare nello stesso mese;
  • Non è possibile usufruirne durante altri congedi o aspettative retribuite o non retribuite​.

Il supporto di CNA Area lavoro e paghe nella gestione di ferie e permessi

Affrontare la gestione di ferie e permessi può risultare complesso per i titolari d’impresa, soprattutto a fronte delle diverse normative e delle specificità dei singoli casi. CNA Area lavoro e paghe offre un supporto specializzato per aiutare gli imprenditori a navigare attraverso queste problematiche, assicurandosi che tutte le pratiche siano svolte nel pieno rispetto delle leggi vigenti.

CNA mette a disposizione un team di esperti in diritto del lavoro e amministrazione del personale, che possono assistere le imprese nella corretta applicazione delle normative riguardanti ferie, permessi e congedi. I consulenti di CNA supportano gli imprenditori nella gestione delle richieste dei dipendenti, offrendo soluzioni personalizzate che consentono di garantire la produttività aziendale senza compromettere i diritti dei lavoratori.

Il servizio di consulenza offerto da CNA Bergamo si estende a tutte le fasi del processo: dalla pianificazione e gestione delle assenze, alla verifica delle documentazioni necessarie, fino all’elaborazione delle buste paga. Grazie alla loro esperienza, i consulenti possono prevenire errori che potrebbero portare a conflitti o sanzioni, aiutando gli imprenditori a mantenere un ambiente di lavoro sereno e produttivo.

Il referente in CNA Area Lavoro e Paghe è Nicola Pirovano:

Tel: 035-285.159
Email: nicola.p@cnabergamo.it

La gestione di ferie e permessi: le conclusioni

La gestione di ferie e permessi rappresenta una delle sfide più rilevanti per i titolari d’impresa, specialmente in un contesto artigianale o di piccola impresa. Attraverso questo articolo, abbiamo esplorato in dettaglio alcune tipologie di permessi e congedi, offrendo una guida pratica per comprendere come affrontare le richieste dei dipendenti senza trascurare le esigenze aziendali.

Gli imprenditori devono essere consapevoli delle normative che regolano i permessi per lutto e grave infermità, i permessi per studio, i permessi elettorali, i permessi per allattamento e i permessi per malattia del bambino. Inoltre, la gestione dei congedi di maternità e paternità, così come del congedo straordinario per assistenza a familiari con disabilità, richiede una pianificazione attenta e una corretta applicazione delle leggi.

Un approccio strutturato e consapevole alla gestione di ferie e permessi può evitare conflitti con i dipendenti, proteggendo allo stesso tempo l’azienda da eventuali sanzioni legali. CNA Area lavoro e paghe rappresenta un partner affidabile per gli imprenditori, in grado di offrire un supporto completo e personalizzato, garantendo che ogni aspetto amministrativo sia gestito in modo efficiente e conforme alla legge.

Grazie al supporto di CNA, ogni imprenditore può affrontare con serenità la gestione delle risorse umane, concentrandosi sulla crescita della propria attività senza preoccuparsi degli aspetti burocratici.

 

A cura di /

comunicazione@cnabergamo.it

Commenta